Art. 3.
(Versamento del gettito dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose).

      1. A decorrere dal secondo anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato corrisponde annualmente il gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, al netto dei costi di esazione, alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione:

          a) a titolo di acconto, nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'addizionale dell'anno precedente, entro il

 

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mese di giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi;

          b) a titolo di saldo, la somma effettivamente riscossa dall'Amministrazione finanziaria, al netto dell'acconto versato, entro il mese di gennaio del terzo periodo di imposta successivo.

      2. Nel primo anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, l'acconto di cui al comma 1 è calcolato sulla base dell'importo versato l'anno precedente ai sensi delle disposizioni citate all'articolo 5.
      3. Il gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, per la parte di spettanza della Chiesa cattolica, è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tra le regioni ecclesiastiche della Chiesa cattolica sulla base dei seguenti parametri:

          a) numero dei cittadini di religione cattolica iscritti agli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, dei comuni ricadenti nel territorio della regione ecclesiastica;

          b) numero dei cittadini complessivamente residenti nel territorio della regione ecclesiastica;

          c) reddito medio pro capite della popolazione residente nella regione ecclesiastica;

          d) numero di diocesi e di parrocchie presenti nella regione ecclesiastica.

      4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF è altresì assegnato a favore delle altre confessioni religiose di cui al comma 1, per la parte di spettanza di ciascuna di esse.
      5. Il versamento del gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF ai

 

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sensi dei commi 1, 2 e 3 si intende onnicomprensivo e sostitutivo di tutte le forme di finanziamento pubblico statale esistenti a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
      6. Per l'amministrazione dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF si applicano le disposizioni di legge dello Stato vigenti in materia.