1. A decorrere dal secondo anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato corrisponde annualmente il gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, al netto dei costi di esazione, alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione:
a) a titolo di acconto, nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'addizionale dell'anno precedente, entro il
b) a titolo di saldo, la somma effettivamente riscossa dall'Amministrazione finanziaria, al netto dell'acconto versato, entro il mese di gennaio del terzo periodo di imposta successivo.
2. Nel primo anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, l'acconto di cui al comma 1 è calcolato sulla base dell'importo versato l'anno precedente ai sensi delle disposizioni citate all'articolo 5.
3. Il gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, per la parte di spettanza della Chiesa cattolica, è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tra le regioni ecclesiastiche della Chiesa cattolica sulla base dei seguenti parametri:
a) numero dei cittadini di religione cattolica iscritti agli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, dei comuni ricadenti nel territorio della regione ecclesiastica;
b) numero dei cittadini complessivamente residenti nel territorio della regione ecclesiastica;
c) reddito medio pro capite della popolazione residente nella regione ecclesiastica;
d) numero di diocesi e di parrocchie presenti nella regione ecclesiastica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF è altresì assegnato a favore delle altre confessioni religiose di cui al comma 1, per la parte di spettanza di ciascuna di esse.
5. Il versamento del gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF ai